Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui
- 8 rappresentanti del personale docente,
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni,
- il Dirigente Scolastico;
il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
La Giunta esecutiva è composta da
- un docente,
- un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
- 2 genitori.
Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.